
SI INTRODUCONO NELLA CASA IN COMUNE CON IL FRATELLO PER FARGLI UNO SCHERZO: E’ VIOLAZIONE DI DOMICILIO
l Tribunale di Catanzaro riformava l’ordinanza emessa dal GIP, disponendo la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’indagato di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Per scherzo un uomo si introduceva nell’abitazione comune di due fratelli, uno complice dello scherzo e l’altro vittima dello stesso, entrando nella stanza da letto di uno dei due con annessa ripresa del tutto, e video divulgato poi via chat. Lo scherzo degenerava, il Tribunale ravvisava gli estremi del reato di violazione di domicilio, per via della finalità perseguita dagli agenti, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato anche per via della diffusione del video dell’incursione. Uno degli indigati ricorreva in Cassazione.
La Cassazione riteneva infondato il ricorso, osservando che le finalità illecite perseguite dagli agenti superavano senza dubbio la presunzione di consenso da parte della vittima in vista dell’accesso alla sua stanza da letto. Inoltre, si evidenziava la distinzione tra convivenza e coabitazione ai fini del suddetto consenso. Mentre per convivenza si intendeva un legame affettivo stabile e duraturo in relazione al quale erano spontaneamente assunti impegni reciproci di assistenza morale e materiale, la coabitazione era una semplice situazione di fatto che consisteva nella condivisione dello stesso alloggio ispirata a ragioni di opportunità e convenienza, in cui vengono a delinearsi ambiti personali e inviolabili di godimento. E dunque, il consenso dell’accesso prestato da uno solo dei coabitanti si limitava agli spazi comuni e a quelli di esclusiva pertinenza dello stesso, mentre per le parti in godimento esclusivo spettava solo all’avente diritto ammettervi terzi.
Mentre per la prima il consenso di uno dei conviventi esprimeva il consenso tacito degli altri, nella seconda veniva a definirsi per ciascuno dei coabitanti uno spazio esclusivo, che richiedeva, al fine di consentire l’accesso a terzi, il consenso dell’avente diritto.
In questo caso, non essendo dedotto che tra i fratelli sussistesse una relazione di qualificata convivenza, il Tribunale aveva ritenuto il reato di violazione di domicilio la condotta di chi si introduceva nell’abitazione altrui con intenzioni illecite, poiché in tal caso era implicita la volontà contraria del titolare della facoltà di opporsi ad ogni ingerenza di estranei relativamente al bene oggetto del proprio diritto.
La Cassazione rigettava dunque il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 31276 del 9.11.2020)

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