
COLTO A TRASPORTARE NEL SUO ZAINO MERCE CONTRAFFATTA: È RICETTAZIONE MA NON ANCHE CONTRAFFAZIONE
Tribunale e Corte D’appello concordavano sulla condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 c.p., per aver ricevuto e poi fatto uso di clips, tiretti ed etichette recanti alcuni marchi contraffatti.
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando che stava solo trasportando da una parte all’altra i marchi contraffatti e, dunque, posta la configurabilità del reato di ricettazione, non riteneva condivisibile la configurabilità del reato di contraffazione. La Cassazione riteneva il ricorso fondato e riteneva che la Corte d’Appello avesse dilatato oltre misura il concetto di “uso” penalmente rilevante di cui all’art. 473, comma 1, c.p. L’uso di marchi e segni distintivi punito dalla norma doveva identificarsi con l’attività diretta a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto; tale uso si sostanziava nell’attività squisitamente ma unicamente funzionale a determinare detto collegamento, tale non potendo ritenersi il mero trasporto di uno zaino contenente i marchi incorporati negli accessori, attività obiettivamente neutra rispetto alla strumentalizzazione dei medesimi per contrassegnare falsamente dei prodotti non autentici.
Riconosceva dunque il reato di ricettazione, ma non di contraffazione, e dunque annullava in parte la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussisteva.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25036/20; del 3.9.2020

Hi, we’re Atis and we’re here to help with any legal issue. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium 
0 commenti